c.p. art. 348. Abusivo esercizio di una professione.
348. Abusivo esercizio di una professione.
Chiunque abusivamente esercita una professione [c.p. 359], per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [c.c. 2229] (1), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione [c.p. 31] (2).
(1) Vedi gli artt. 170 e 172, R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, di approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore; l’art. 48, R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, recante il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l’assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori; la L. 13 marzo 1958, n. 262, sul conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili; la L. 31 dicembre 1962, n. 1940, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie, firmata in Parigi il 14 dicembre 1959.
(2) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell’art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, di modifica del sistema penale. La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 aprile 1993, n. 199 (Gazz. Uff. 5 maggio 1993, n. 19 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, non fondata la questione di legittimità dell’art. 348 c.p., in riferimento agli artt. 25 e 27 Cost.